Statuto
Art. 1
Denominazione – Sede – Durata
1. È costituita una Fondazione di diritto privato, denominata Fondazione Attilio Maseri, con sede in Pavia di Udine, frazione di Persereano, piazza S. Andrea. n. 1.
2. La durata della fondazione è illimitata.
Art. 2
Scopi
1. La Fondazione ha lo scopo di promuovere iniziative di sostegno per le attività di studio, ricerca e formazione di giovani dell’Università degli studi di Udine al fine di favorirne la carriera scientifica e lavorativa, anche attraverso:
a) istituzione di borse di studio per studenti meritevoli;
b) finanziamento di cattedre per giovani docenti intitolate al professor Attilio Maseri;
c) finanziamento di premi per lo sviluppo della carriera di giovani ricercatori.
2. La Fondazione provvede al conseguimento dei suoi scopi mediante:
a) L’utilizzo dei beni immobili, a fronte di ricavi, per attività didattiche, per eventi di natura culturale e per eventi privati;
b) L’esercizio di attività agricola, che potrà essere svolta direttamente o anche mediante la costituzione di una apposita società agricola, esercitata in conformità dell’articolo 2135 del Codice civile e dalle norme di legge dirette alla coltivazione di fondi agricoli, all’allevamento di animali, all’attività agrituristica, alle attività connesse di cui al comma 3 dell’art. 2135 c.c., nonché mediante la produzione e la cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche.
3. La Fondazione al fine di promuovere le proprie attività può realizzare forme di raccordo e collaborazione con soggetti pubblici e privati operanti con finalità analoghe, nonché partecipare a progetti sostenuti da fondi europei, nazionali, regionali e locali.
4. La Villa Maseri oggetto di conferimento rimarrà fornita dei mobili e oggetti d’arte, sarà aperta al pubblico nei limiti di tempo che verranno fissati dal Consiglio di amministrazione.
5. La Fondazione può altresì svolgere ogni altra attività idonea o di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.
Art. 3
Patrimonio e risorse economiche
1. Il patrimonio della Fondazione è costituito dai beni immobili, da mobili, e denaro conferito in sede di atto costitutivo.
2. Tale patrimonio potrà venire aumentato con oblazioni, donazioni, legati ed erogazioni.
3. Il Consiglio di amministrazione provvederà all'investimento del denaro che perverrà alla Fondazione nel modo che riterrà più sicuro e redditizio.
4. Eventuali alienazioni saranno finalizzate alla manutenzione e valorizzazione del patrimonio della Fondazione.
5. La Fondazione non persegue fini di lucro e nell’ambito dei propri scopi può avvalersi di forme di volontariato, di tirocini formativi e di orientamento nonché di progetti derivanti da collaborazioni con istituti di istruzione.
6. La Fondazione non può distribuire o assegnare quote di utili, di patrimonio ovvero qualsiasi altra forma di utilità economica ai componenti degli organi o ai dipendenti.
7. La Fondazione agisce nel rispetto dei principi di sana e prudente gestione, nonché dell’economicità della stessa.
8. La Fondazione nello svolgimento delle proprie attività si ispira ai principi di programmazione e sostenibilità degli interventi, pubblicità degli atti e delle procedure, controllo della gestione finanziaria e operativa.
9. Per il conseguimento delle finalità statutarie il Consiglio di Amministrazione può utilizzare le seguenti entrate economiche:
a) rendite e proventi derivanti dal patrimonio e dalla gestione; nonché da corrispettivi derivanti da prestazione di servizi e da vendita di pubblicazioni; ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse;
b) contribuzioni, assegnazioni, anche a titolo di sponsorizzazione, e ogni altra liberalità da parte di soggetti privati che non siano espressamente destinate al patrimonio;
c) contributi attribuiti dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici o privati a titolo di concorso alle spese di funzionamento e di realizzazione degli scopi della Fondazione.
Le rendite del patrimonio, previa copertura delle relative spese e dei costi di gestione generali, sono destinate al perseguimento delle finalità statutarie.
Art. 4
Consiglio di amministrazione
1. La Fondazione è retta da un Consiglio di amministrazione costituito da cinque membri nominati dal Consiglio di amministrazione dell’Università degli studi di Udine su proposta del Rettore.
2. Salvo quanto previsto in sede di atto costitutivo, i consiglieri nominati rimangono in carica per 3 anni (o per il diverso periodo previsto in sede di nomina) e possono essere riconfermati. Il Consiglio di amministrazione nominato resterà in carica con poteri di ordinaria amministrazione anche dopo la scadenza, fino alla sua sostituzione.
3. Qualora durante il mandato dovesse venire a mancare, per qualsivoglia motivo, uno dei consiglieri, il soggetto deputato alla nomina provvederà alla stessa secondo le modalità indicate dal presente statuto, al fine di mantenere ferma la composizione di cui sopra. Il consigliere così sostituito resterà in carica fino alla scadenza del mandato dell’intero Consiglio.
4. Le dimissioni della maggioranza dei componenti del Consiglio di amministrazione comportano lo scioglimento dell’intero Consiglio e la nomina di uno nuovo ai sensi del comma 1 del presente articolo.
Art. 5
Nomina del Presidente e Vicepresidente
Il Consiglio di amministrazione elegge nel proprio seno il Presidente e il Vicepresidente che dureranno in carica per 3 anni e che possono essere riconfermati.
Art. 6
Segretario
Il Segretario, che può non far parte del Consiglio di amministrazione, viene nominato dal Consiglio di amministrazione e provvederà alla stesura del verbale.
Art. 7
Compiti del Consiglio di amministrazione
1. Il Consiglio di amministrazione ha tutti i poteri per l’amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione.
2. In particolare al Consiglio di amministrazione spetta:
a) di stabilire l'attività dell’Ente per il conseguimento degli scopi di cui all’art. 2;
b) di predisporre e di approvare entro il 31 dicembre il bilancio preventivo ed entro il 31 marzo il bilancio consuntivo;
c) di approvare la relazione annuale sull’attività svolta entro il termine di approvazione del bilancio consuntivo;
d) di approvare l’organigramma del personale della Fondazione, le assunzioni nonché il regolamento del mansionario dei singoli profili;
e) di approvare, su proposta del Presidente, il conferimento di incarichi libero-professionali e di consulenza a esperti esterni per esigenze particolari;
f) di nominare il Revisore dei conti e di stabilirne il compenso;
g) di approvare modifiche statutarie;
i) di deliberare l’estinzione e lo scioglimento della Fondazione;
l) di determinare il compenso del Presidente del Consiglio di amministrazione, nei limiti di quanto consentito dalle disposizioni di legge;
m) svolgere tutti gli ulteriori compiti a esso affidati dalla legge e dal presente statuto.
Art. 8
Poteri del Presidente
Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai terzi e in giudizio. Il Presidente esercita tutti i poteri di amministrazione ordinaria della Fondazione delegati in via generale o di volta in volta.
Art. 9
Compiti del Presidente
Il Presidente:
a) convoca il Consiglio di amministrazione e lo presiede, proponendo le materie da trattare nelle rispettive adunanze;
b) firma gli atti e quanto occorre per l'esplicazione di tutti gli affari che vengono deliberati;
c) sorveglia il buon andamento amministrativo della Fondazione;
d) cura l’osservanza dello Statuto e ne promuove la riforma qualora lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta scritta e motivata da tre membri del Consiglio di amministrazione;
e) propone al Consiglio di amministrazione, per l’approvazione, il conferimento di incarichi libero professionali e di consulenza a esperti esterni per esigenze particolari;
f) stipula, previa deliberazione del Consiglio di amministrazione, i contratti di lavoro dei dipendenti approvati dal C.d.a.;
g) adotta in caso di urgenza ogni provvedimento opportuno riferendo nel più breve tempo al Consiglio per la ratifica.
In caso di mancanza o impedimento del Presidente ne fa le veci il Vicepresidente o, in sua assenza, il membro del Consiglio più anziano in età.
La firma del Vicepresidente fa prova dell’assenza o dell’impedimento del Presidente.
Art. 10
Riunioni del Consiglio di amministrazione
1. Il Consiglio di amministrazione si riunisce presso la sede della Fondazione o altrove almeno 3 volte l’anno in seduta ordinaria e, straordinariamente, ogni qualvolta il Presidente lo giudichi necessario o ne sia fatta richiesta scritta da almeno tre dei suoi membri.
2. Il Consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente mediante avviso inviato a mezzo posta elettronica, lettera raccomandata o telegramma almeno cinque giorni prima della riunione. L’avviso di convocazione deve contenere l’ordine del giorno e l’indicazione del luogo e dell’ora della seduta.
3. Saranno valide le riunioni del Consiglio di amministrazione in video-conferenza, purché nel luogo stabilito per la riunione siano fisicamente presenti almeno il Presidente e il Segretario e a condizione che risulti garantita l’identificazione delle presenze in video collegamento e la possibilità degli stessi di intervenire oralmente e attivamente al dibattito, di poter visionare o ricevere documentazione, di poterne trasmettere, e di partecipare alla votazione
simultaneamente sugli argomenti dell’ordine del giorno.
Art. 11
Delibere del Consiglio di amministrazione
1.Per la validità delle riunioni del Consiglio di amministrazione necessita la presenza della maggioranza dei consiglieri che la compongono.
2. Le delibere sono adottate a maggioranza assoluta e a votazione palese dei consiglieri presenti, salvo i casi in cui il presente Statuto prevede per la validità delle delibere maggioranza qualificate. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.
3. Le delibere riguardanti modifiche statutarie sono prese con il voto favorevole di almeno quattro consiglieri.
4. Alle sedute del Consiglio di amministrazione partecipa il Revisore dei conti senza diritto di voto e la sua eventuale assenza non può pregiudicare la validità della riunione.
Art. 12
Verbali
1. I verbali delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione devono essere trascritti in ordine cronologico su apposito registro e devono essere sottoscritti dal Presidente e dal Segretario della riunione, che provvedono a siglare anche tutte le pagine di cui sono composti.
Art. 13
Consiglio scientifico
1. Il Consiglio scientifico è organo consultivo della Fondazione con riferimento agli indirizzi, ai programmi e alle iniziative riguardanti le attività scientifiche, formative e culturali della Fondazione.
2. Il Consiglio scientifico è composto da un minimo di cinque membri di cui un consigliere di amministrazione della Fondazione, che ne fa parte di diritto.
3. Il Consiglio di amministrazione nomina i componenti del Consiglio scientifico tra persone fisiche italiane e/o straniere particolarmente qualificate, di riconosciuto prestigio e specchiata professionalità nelle materie di interesse della fondazione, e fra questi selezione e designa il Presidente del Consiglio scientifico.
4. Il Consiglio scientifico si riunisce su convocazione del Presidente del Consiglio scientifico almeno due volte l’anno.
5. Ai membri del Consiglio scientifico non sono riconosciuti compensi ma solo rimborsi delle eventuali spese sostenute per ragioni d'ufficio.
Art. 14
Compensi
I consiglieri non percepiscono alcun compenso per l’attività svolta, salvo il rimborso delle eventuali spese sostenute per ragioni d’ufficio.
Art. 15
Revisore
1. L’organo di revisione, strutturato in forma monocratica, è nominato dal Consiglio di amministrazione, a maggioranza dei suoi componenti e sarà scelto tra gli iscritti al Registro nazionale dei revisori legali tenuto presso il Ministero dell’Economia e Finanze.
2. Il revisore dura in carica 3 anni, fino al rinnovo dello stesso Consiglio di amministrazione ed è rieleggibile.
3. Il revisore è incaricato di controllare la regolare tenuta della contabilità, la corrispondenza dei bilanci alle risultanze contabili, predispone le relazioni ai bilanci e riferisce al consiglio degli esiti delle proprie attività di controllo.
4. Il revisore dei conti è invitato ad assistere alle riunioni del Consiglio di amministrazione.
5. Per l’assolvimento del proprio mandato il revisore ha libero accesso alla documentazione contabile e amministrativa della Fondazione.
6. Il compenso sarà stabilito dal Consiglio di amministrazione.
Art. 16
Sostenitori e Comitato dei sostenitori
1. Possono essere sostenitori della Fondazione tutti i soggetti, pubblici e privati, persone giuridiche e persone fisiche, che abbiano contribuito o possano contribuire, con erogazioni finanziarie e/o patrimoniali o con apporti di altro genere, al raggiungimento degli scopi della Fondazione.
2. È competenza del Consiglio di amministrazione deliberare in merito all’accettazione dei contributi e al riconoscimento della qualifica di Sostenitore della Fondazione.
3. Tutti coloro che sono riconosciuti quali Sostenitori sono membri di diritto del Comitato dei sostenitori, che svolge un ruolo consultivo del Consiglio di amministrazione, con particolare riferimento alle attività di ricerca, di didattica e di terza missione che la Fondazione si proporrà di finanziare.
4. Il Comitato dei sostenitori può nominare due rappresentanti che partecipano, con funzione consultiva, alle riunioni del Consiglio di amministrazione.
5. II Consiglio di amministrazione può decidere, con deliberazione assunta con il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri, l’esclusione di Sostenitori per condotta incompatibile con gli scopi della Fondazione di cui all’art. 2.
6. Nel caso di enti e/o persone giuridiche, l’esclusione può aver luogo anche per i seguenti motivi:
a) trasformazione, fusione e scissione;
b) trasferimento, a qualsiasi titolo, del pacchetto di controllo o sua variazione;
c) estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
d) apertura di procedure di liquidazione;
e) fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.
7. I sostenitori possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione, senza alcun diritto alla restituzione di quanto eventualmente donato o conferito a qualunque titolo.
Art. 17
Direttore
1. Il Direttore, quale ufficio ausiliario del Consiglio di amministrazione, ove necessario, è nominato dal Consiglio di amministrazione che ne delibera l’assunzione, il licenziamento o la revoca, il trattamento economico nei limiti in cui consentito per legge.
2. Il Direttore è scelto tra persone dotate di specifiche competenze e professionalità. Il Direttore relativamente ai poteri a esso conferiti al momento della nomina, opera nell’ambito dei programmi, delle linee di sviluppo della Fondazione e degli stanziamenti approvati dal Cda. Il Direttore è responsabile operativo della Fondazione e collabora con il Presidente, con il Vicepresidente e con il Consiglio di amministrazione ai fini del buon andamento amministrativo e gestionale della medesima. Egli, in particolare:
a) provvede alla gestione organizzativa e amministrativa della Fondazione, nonché alla organizzazione e promozione delle singole iniziative approvate, predisponendo mezzi e strumenti necessari per la loro concreta attuazione;
b) dà esecuzione alle deliberazioni degli organi della Fondazione nonché agli atti del
Presidente.
3. Il Direttore partecipa senza diritto di voto alle riunioni degli organi collegiali della
Fondazione, nonché a eventuali commissioni o comitati.
Art. 18
Esercizio finanziario
1. L’esercizio finanziario della Fondazione andrà dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno.
Art. 19
Estinzione e scioglimento
1. La Fondazione è sciolta e posta in liquidazione nei casi previsti dal codice civile per le fondazioni riconosciute. Per l’esecuzione della liquidazione l’Università degli studi di Udine nomina uno o più liquidatori.
2. La Fondazione è inoltre sciolta con deliberazione del Consiglio di amministrazione adottata con il voto favorevole dei quattro quinti dei suoi componenti.
3. In caso di scioglimento della Fondazione, per qualsiasi causa, il patrimonio è devoluto all’Università degli studi di Udine per iniziative riferibili a quelle individuate dal presente Statuto e in conformità alle volontà espresse nei lasciti.